Canone Telecom illegittimo!!!
lunedì 18 giugno 2007
Si afferma nella sentenza che nessuna disposizione di legge prevede la richiesta e relativa corresponsione di somme a titolo di canone.
La Telecom, in base all’art. 3 del D.P.R. n. 318/97 ha l’obbligo di fornire il servizio universale su tutto il territorio nazionale.
L’onere di questo servizio universale deve essere sopportato solo ed esclusivamente da:
a) dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni
b) dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico
c) dagli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali.
Quindi gli utenti finali sono esclusi dall’onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di abbonamento richiesto dalla Telecom.
La clausola contrattuale che impone il pagamento del canone all’utente è vessatoria, in quanto produce uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Al pagamento del canone non corrisponde nessun servizio erogato dalla Telecom, giungendo all’asssurdo pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi sia stato alcun traffico telefonico.
E’ dunque inammissibile la clausola contenente il pagamento di canone di abbonamento, tale clausola è inefficace e, se prevista in contratto, è da considerarsi clausola vessatoria.
Di conseguenza la richiesta di pagamento del canone di abbonamento che prescinde da un effettivo servizio erogato da Telecom è inammissibile, per cui la compagnia è tenuta a restituire all’utente quanto percepito a tale titolo.
Le sedi Codacons sono pronte ad assistere tutti i consumatori che decideranno di chiedere alla Telecom Italia la restituzione del canone versato negli ultimi 5 anni.
postato da Miguel Cervantes; alle 8:29 PM,
1 Comments:
- At 10:27 PM, Antonio Candeliere said...
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E' veramente uno scandalo pagare questo "pizzino".Toccherebbe lanciare un appello che coinvolga tutti, magari una raccolta firme!