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Fermo amministrativo: "Ci deve essere proporzionalità tra il bene sottoposto a fermo e l'ammontare del preteso credito"

A più di un cittadino di Reggio sarà capitato di vedersi recapitare un provvedimento di fermo dell' auto dovuto al mancato pagamento di una cartella esattoriale. E più di un cittadino sarà rimasto sbalordito di fronte alla severità di un provvedimento, che lo priva della disponibilità di un veicolo (magari indispensabile per recarsi sul posto di lavoro) a causa di un preteso mancato pagamento di una somma magari irrisoria. A questo proposito a ridare significato al concetto di proporzionalità interviene pochi giorni fa una sentenza della sezione reggina del tribunale amministrativo calabrese, la n°254 del 2007, che affronta in modo netto il problema, accogliendo il ricorso di un cittadino contro l'Etr e annullando il provvedimento di fermo della sua autovettura, disposto per il mancato pagamento di una somma di poco superiore a mille euro.
Il malcapitato cittadino nel suo ricorso aveva contestato tra l'altro la violazione di legge, la carenza di potere in capo a chi aveva emanato il provvedimento, la mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e la violazione dell'articolo 24 della Costituzione, che tutela il diritto di difesa, in quanto nel provvedimento mancava non solo l'indicazione del termine per ricorrere e del tribunale competente, ma anche la motivazione delle specifiche esigenze "che giustificano il fermo in rapporto all'entità del credito tributario". Si parla di eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà tra richiesta e vincolo imposto, vista la considerevole differenza di valore tra il bene sottoposto a fermo e l'ammontare del preteso credito. Un ricorso che è una protesta a 360°. E che in tribunale la spunta. I giudici sottolineano che il fermo amministrativo, introdotto dall'articolo 91 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e attualmente disciplinato dall'articolo 86 dello stesso ha subito delle innovazioni legislative in particolare ad opera dall'art. 1 comma 2 lettera q) del decreto legislativo del 27 aprile 2001, n. 193. Il tribunale accoglie il ricorso riscontrando la violazione del principio di proporzionalità, tra somma richiesta e vincolo imposto, e il difetto di motivazione".
La sentenza non lascia spazio a dubbi: "E' indiscutibile che il principio di proporzionalità rientra tra quei principi generali cui deve essere ispirato l'esercizio della discrezionalità amministrativa" . E ancora non si può dubitare che "il fermo debba essere motivato in modo congruo e specifico e che la motivazione debba individuare le specifiche esigenze che giustificano l'adozione della misura cautelare in rapporto all'entità del credito tributario e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a compromettere la garanzia del credito." Profili nel caso in questione che si notano per la loro assenza visto che il provvedimento di fermo di un veicolo a motore è stato disposto per un credito complessivo di 1.387,07 euro.
Senza contare che una delle tre cartelle esattoriali, i cui importi sommati arrivavano a questa somma totale, presupposto del fermo, era già stata annullata con sentenza del giudice di pace di Reggio Calabria.

Elisa Latella (Il Quotidiano della Calabria)

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postato da Vladimir Ilic Uianov; alle 2:04 PM,

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